3 Principi generali per gli acquisti

Secondo la legislazione vigente in materia di acquisti pubblici, per quanto riguarda l’acquisto e la realizzazione di sistemi, beni, costruzioni e servizi, la Confederazione si fonda di massima sul principio della libera concorrenza e dell’economicità.

In un settore altamente specializzato che dipende fortemente dalla domanda statale, la concorrenza tra gli offerenti è un fattore importante per l’innovazione e il migliore rapporto prezzo–prestazione. Il DDPS è quindi interessato a un mercato funzionante con più offerenti. Per poter approfittare della concorrenza tra gli offerenti, le com- messe possono essere aggiudicate nell’ambito di una procedura mediante invito o possono essere oggetto di un bando di concorso. Per quanto possibile, occorre creare situazioni concorrenziali. Ciò non è possibile quando esistono situazioni di monopo- lio o se viene inoltrata un’unica offerta valida. In tali situazioni la trasparenza sulla struttura dei prezzi è garantita per mezzo di un diritto d’esame delle basi di calcolo previsto dalla legge. La scelta della procedura d’acquisto si basa sull’oggetto dell’acquisto e sulle disposizioni legali in materia di acquisti pubblici.

Le condizioni quadro per gli acquisti di beni d’armamento sono diverse da quelle per gli acquisti di beni e servizi puramente civili. Per salvaguardare gli interessi in materia di sicurezza degli Stati, gli acquisti di armi, munizioni e altro materiale bellico nonché di servizi e di prestazioni edili necessari per la difesa e la sicurezza sono esclusi dai vincoli internazionali dell’OMC (Accordo del 15 aprile 19944 sugli appalti pubblici). Gli acquisti di materiale civile da parte di committenti militari sono esclusi dai vincoli dell’OMC se non sono menzionati nell’elenco positivo dell’Accordo sugli appalti pubblici o se sono esplicitamente menzionati tra le ecce- zioni5. Per quanto riguarda la Svizzera, tali aspetti sono disciplinati nella legge federale del 16 dicembre 19946 sugli acquisti pubblici e nell’ordinanza dell’11 di- cembre 19957 sugli acquisti pubblici.

Tale margine di manovra per quanto riguarda l’applicazione della legge deve essere sfruttato e le deroghe al principio della libera concorrenza e dell’economicità devono essere motivate caso per caso. In questo contesto è attribuita un’importanza partico- lare all’acquisto di beni e servizi rilevanti per la sicurezza così come al mantenimen- to in Svizzera di tecnologie chiave per la sicurezza e di competenze fondamentali e capacità industriali. La capacità di integrare i beni e i servizi da acquistare in sistemi già disponibili e la distinzione tra acquisto iniziale e acquisto successivo sono ulte- riori aspetti che permettono limitazioni alla libera concorrenza.

I costi d’acquisto e d’esercizio sempre più elevati dei moderni sistemi d’arma im- pongono una scelta tra pochi sistemi multifunzionali e complessi, e quindi di regola

costosi, o un maggior numero di sistemi più semplici e tendenzialmente più econo- mici con una gamma degli impieghi più limitata. Occorre trovare un equilibrio tra le esigenze della politica di difesa, un livello di ambizione tecnologica differenziato e la finanziabilità a lungo termine.

Il fabbisogno dell’esercito e di altre istituzioni statali incaricate della sicurezza deve essere identificato e pianificato tempestivamente con la massima precisione possibi- le. Occorre quindi valutare costantemente in modo completo l’oggetto dell’acquisto durante l’intero ciclo di vita.

Per ridurre i costi occorre applicare per quanto possibile gli standard internazionali e acquistare materiale di tipo corrente e interoperabile. L’acquisto di materiale intero- perabile migliora e semplifica la collaborazione tra l’Esercito svizzero e altre forze armate, ad esempio nel caso di esercitazioni congiunte con le Forze aeree di altri Paesi o nel caso di impieghi nel quadro del promovimento della pace. Il potenziale d’acquisto può essere ulteriormente ottimizzato mediante l’instaurazione di partena- riati duraturi e affidabili nonché il raggruppamento dei quantitativi.

Infine, deve essere garantito che i beni da acquistare siano conformi con il diritto internazionale pubblico e devono essere considerati gli sviluppi della politica svizze- ra in materia di non proliferazione, disarmo e controllo degli armamenti.