Definizione di dettaglio degli offset

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1 FONDAMENTI GENERALI

La politica in materia di offset è basata sui seguenti documenti: • Accordo riveduto sugli appalti pubblici del 15 aprile 19941 ;
• Principi del Consiglio federale in materia di politica d’armamento del DDPS del 24 ottobre 2018;
• Strategia in materia di armamento del DDPS del 1° gennaio 2020.

2 SCOPO

Nei suoi principi in materia di politica d’armamento del DDPS del 24 ottobre 2018, il Consiglio federale constata la necessità di avere in Svizzera di un’efficace base tecnologica e industriale rilevante in materia di sicurezza (STIB)2 . In tale occasione il Consiglio federale ha descritto anche diversi strumenti di gestione finalizzati a rafforzare la STIB di cui la Confederazione dispone. Tra questi rientrano gli affari di compensazione (di seguito «affari offset»).

L’Accordo riveduto sugli appalti pubblici del 15 aprile 1994 ammette esplicitamente le misure a protezione di interessi essenziali in materia di sicurezza in relazione all’acquisto di armi, munizioni o materiale bellico (di seguito «materiale d’armamento»). Nonostante gli acquisti all’estero, per promuovere in Svizzera il mantenimento e l’ampliamento di tecnologie prioritarie rilevanti per la sicurezza e di capacità e competenze fondamentali industriali, la Confederazione vincola i fornitori esteri di armamenti a una collaborazione industriale con istituti di ricerca e imprese del settore della sicurezza e della tecnica di difesa svizzere (di seguito i «beneficiari svizzeri»). Così facendo si intende ridurre la dipendenza dall’estero in tale ambito, al fine di rafforzare in questo modo la resilienza e la sicurezza di approvvigionamento in occasione di situazioni di crisi internazionali. Ai fini del raggiungimento di questo scopo, l’Ufficio federale dell’armamento (armasuisse) definisce nella presente Politica degli offset le modalità di esecuzione e controllo degli affari offset. La Politica degli offset è una direttiva riservata ad uso interno dell’amministrazione, che non esplica nessun effetto obbligatorio nei confronti di terzi. Un eventuale trasferimento di diritti e doveri a terzi in relazione alla Politica degli offset ha luogo mediante accordo separato.